PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 15 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Art. 2.

      1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha beneficiato commette, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 3.

      1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006.